Lavoro e pensione, cosa stabilisce la normativa
Attività lavorativa svolta successivamente al collocamento in pensione
Non è infrequente che tra i pensionati vi siano anche coloro che decidono di continuare, oppure riprendere, l'attività lavorativa.
Per loro, dall'01/01/2010 non è più in vigore la normativa che riduce la pensione spettante quando il pensionato svolge anche un'attività lavorativa. Oggi i pensionati che hanno anche reddito da lavoro non subiscono più nessuna penalizzazione sulla pensione che stanno percependo.
A questa nuova norma fanno eccezione coloro che, oltre al reddito da lavoro, sono titolari di una pensione di invalidità previdenziale IO (assegno di invalidità). In questo caso rimane in vigore la vecchia normativa, che da un lato consente di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma dall'altro, non permettendo la totale cumulabilità tra redditi da pensione e da lavoro, può determinare una riduzione dell'ammontare della pensione che si percepisce.
Attenzione: questa nuova norma non riguarda e non ha niente a che vedere con l'ambito fiscale.
Per la questione fiscale la normativa è rimasta immutata, vale a dire che quando si percepiscono più redditi scatta l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi (modello 730) per il ricalcalo delle imposte Irpef.
Un'altra cosa importante per il pensionato sono gli oneri sociali - da versare all'ente previdenziale -riguardanti l'attività lavorativa intrapresa. Questi oneri sociali, insieme a quelli versati dal datore di lavoro, determineranno, nei tempi indicati dalle norme in vigore, un'integrazione della pensione in corso, oppure la liquidazione di una seconda pensione.
Chi intraprende un'attività lavorativa dopo la pensione, spesso stipula un contratto di lavoro di tipo parasubordinato. In questo caso, al fine di conoscere nei suoi contenuti la tipologia di questi particolari contratti di lavoro, è opportuno rivolersi alla categoria sindacale competente, cioè il Nidil Cgil.
SPI CGIL di Bergamo
gennaio 2011