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Regolamento del Comitato Direttivo (aggiornamento)

REGOLAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

Compiti e funzioni del Comitato Direttivo

I compiti ed i poteri del Comitato Direttivo Comprensoriale (C.D.) sono quelli specifici indicati nell'art. 13 e complessivamente dalle norme previste dallo Statuto dello SPI e dallo Statuto della CGIL, approvato nel 1996.

In attuazione di quanto previsto dallo Statuto della CGIL il C.D. dello SPI deve fra gli altri esercitare anche il seguente compito:

- esaminare ed approvare le proposte del Comitato Direttivo Nazionale o Regionale in materia di regolamento del personale, nonché le eventuali modifiche o adeguamenti.

Nell'ambito delle linee fissate determinarne l'applicazione nel proprio territorio.

Il C.D. può eleggere al suo interno un presidente che:

1. presiede le riunioni del C.D.

2. cura il rispetto del presente regolamento e garantisce il corretto svolgimento dei lavori del C.D.

3. di concerto con la Segreteria, convoca il C.D. stesso, definisce l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Organismo.[1]

Partecipazione alle riunioni

Il Comitato Direttivo si riunisce in linea di massima, salvo casi eccezionali, in sessione ordinaria almeno una volta ogni 60 giorni e in forma seminariale su temi specifici quali socio - sanitario, la contrattazione ecc., alfine di rispondere positivamente alle esigenze di conoscenza e di preparazione.

E' dovere primario di ogni componente del Comitato Direttivo partecipare assiduamente alle riunioni.

Di norma il componente del Comitato Direttivo è impegnato a partecipare alle riunioni con priorità assoluta sulle altre attività ed incarichi che svolge.

Eventuali assenze motivate da impegni inderogabili, motivi di salute o familiari dovranno essere giustificate entro 48 ore dalla data della riunione e comunque eccezionalmente prima dell'inizio dei lavori.

(Le giustificazioni motivate sono necessarie ai fini di stabilire il numero legale in quanto tali assenze non vengono computate).

Rilevamento delle presenze

Il numero dei presenti alle riunioni del Comitato Direttivo viene comunicato dal Presidente della riunione all'inizio dei lavori.

A quel momento il Presidente della seduta verifica il numero legale e se i presenti sono più del 50% dei componenti dichiara valida la riunione del C.D.. Dal computo del numero dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati fino ad un massimo del 10%.

Dopo la dichiarazione di validità della riunione i componenti del C.D. sono tenuti a partecipare ai lavori sulla base degli orari e delle giornate previste dalla convocazione. L'eventuale assenza provvisoria o l'andata anticipata non potrà provocare la sospensione della riunione per mancanza del numero legale.

Di fatto gli assenti delegano i loro poteri a coloro che rimangono alla riunione e se il loro assenteismo è ripetitivo possono essere oggetto di provvedimenti, prima di richiami e poi di procedure disciplinari.

Assenze e decadenze dal mandato

Il componente del C.D. che nel corso del mandato, ovvero nel corso dell'anno, non partecipa a due riunioni, senza provvedere a giustificare preventivamente la sua assenza, viene richiamato al rispetto del regolamento ed invitato ad un colloquio per ricercare i modi ed i mezzi per evitare il ripetersi di tale comportamento.

Dopo la terza assenza non preventivamente giustificata, il C.D. valuta il caso per deliberare l'eventuale dichiarazione di decadenza del mandato e la cooptazione di un sostituto a norma di Statuto.

Il componente del C.D. che pur provvedendo alla regolare giustificazione preventiva risulti frequentemente assente alle riunioni può essere invitato ad un colloquio, alla presenza del Segretario di lega.

Qualora si dovesse constatare, per valutazione unanime, che le cause delle frequenti assenze non possono essere rimosse, la Segreteria potrà richiedere all'interessato di presentare le dimissioni per evitare una possibile deliberazione di decadenza che il C.D. potrebbe emettere.

Accesso alle riunioni - Pubblicazioni delle riunioni

L'accesso alla sala delle riunioni e la partecipazione ai lavori è consentito ai componenti del C.D. ed ai Collegi dei Sindaci, come previsto dallo Statuto.

In occasione di riunioni su particolari temi, può invitare ai lavori del C.D. - anche con diritto di intervenire nel dibattito - dirigenti leghe SPI, rappresentanti di altri sindacati dei pensionati, di sindacati di lavoratori attivi della CGIL, di associazioni democratiche, nonché di esperti e personalità del mondo sindacale, politico, sociale e culturale.

A tutte le riunioni del C.D. saranno invitati: la Segreteria Regionale SPI e della CdLT e partecipano di diritto un compagno dell'INCA e il Presidente dell'INPS (se CGIL).

Le risoluzioni e le documentazioni del C.D. salvo espresso voto contrario, sono pubblicizzate dagli organi di informazione dello SPI e trasmesse a tutte le strutture territoriali e ove ritenuto necessario anche agli organi di stampa.

Preavviso di convocazione ed ordine del giorno

La convocazione del Comitato Direttivo, salvo per casi di estrema urgenza, viene inviata per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione, esplicando la proposte di ordine del giorno e la durata, ove possibile, fornendo la documentazione inerente i temi da trattare.

Svolgimento dei lavori

Di norma e compatibilmente con la disponibilità dei locali e gli altri impegni sindacali della Segreteria, le riunioni del C.D. si svolgeranno nelle giornate e negli orari più funzionali alla partecipazione puntuale e produttiva dei suoi componenti.

La seduta del C.D. si aprirà per le operazioni preliminari non più tardi di 30 minuti dall'orario fissato per la convocazione.

Durata delle relazioni, delle comunicazioni, degli interventi

Le relazioni non possono superare di norma la durata di 45 minuti se hanno carattere di introduzione generale e di 30 minuti se si riferiscono ai punti successivi all'ordine del giorno ed hanno contenuti monotematici.

Gli interventi dei componenti il C.D., di norma devono essere svolti in 10 minuti di tempo. L'eventuale prolungamento fino a 15 minuti dovrà essere approvato con votazione dalla maggioranza del C.D.

Anche gli interventi dei Segretari Confederali, o di categoria, esperti, personalità, ospiti autorevoli, e simili devono essere contenuti in un limite di tempo compatibile con lo svolgimento dei lavori.

Ciascun componente del C.D. può chiedere la parola una sola volta sullo stesso punto all'ordine del giorno fatta eccezione per le dichiarazioni di voto, mozioni d'ordine, richiami al regolamento o fatto personale.

In caso venga presentata una mozione d'ordine il Presidente della seduta sospende il dibattito in corso e valutata con la presidenza la pertinenza della mozione, dà la parola al presentatore il quale ha cinque minuti a disposizione per illustrarla. Possono parlare altri due componenti del C.D., uno a favore, uno contro per non più di due minuti; al termine il presidente mette in votazione la mozione stessa a voto palese. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Al termine di ogni riunione di norma verrà sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo un comunicato risolutivo della riunione, in questo quadro potranno essere nominati delle Commissioni che preparino i testi specifici da mettere in approvazione.

Nel caso di presentazione anticipata di documenti, nel corso della riunione verrà fissato un termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alternativi o emendamenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme statutarie e quelli presenti nei regolamenti nazionali, regionali dello SPI e CGIL.

Approvato con un voto contrario e due astenuti
dicembre 1997

Aggiornato in data 18 settembre 1998
Approvato all'unanimità

[1] In corsivo, il Comma approvato il 18/9/98