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Atto Costitutivo

Atto Costitutivo del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo

Il giorno 13 novembre 1998 presso il Circolo Minardi di via Borgo Santa Caterina n. 62 a Bergamo, si è riunito il Comitato Direttivo del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo con il seguente ordine del giorno:

Atto costitutivo del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo.

Presiede la riunione Achille Ratti, funge da segretario Francesco Viero.

Il Comitato Direttivo, composto come da allegato n.° 4, sulla base della proposta del Presidente decide, in relazione al decreto legislativo n. 460/1997, di provvedere alla registrazione tramite scrittura privata dell' "Atto Costitutivo" del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo quale struttura della Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Principi e scopi del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo, vincoli statutari, regole amministrative sono di seguito esplicitate.

Il Comitato Direttivo dà mandato al Segretario Generale pro tempore Maurizio Laini di effettuare tutti gli atti conseguenti tale decisione.

Il Presidente del Comitato Direttivo
Achille Ratti
Bergamo, il 13 novembre 1998

Art. 1

Il Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo è un'organizzazione sindacale che tutela e organizza, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 dello statuto della CGIL, le pensionate e i pensionati, le anziane e gli anziani residenti o domiciliati nel comprensorio stesso.

Il Sindacato assume le decisioni in quanto struttura del Sindacato Pensionati Italiani della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

I principi fondamentali della sua azione e i vincoli di regolazione democratica della vita interna sono previsti dagli articoli 1-2-3-4-5-6-7 dello statuto della CGIL Nazionale che si applica nella sua interezza.

Gli statuti della CGIL Nazionale, dello SPI nazionale e quello della CGIL Lombardia, in quanto Statuti dei centri regolatori previsti dall' art. 8 titolo 2° dello statuto della CGIL Nazionale, sono quindi parte integrante del presente atto e ne costituiscono gli allegati n° 1, n° 2. e n° 3.

Gli organismi del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo, i loro compiti e i loro poteri sono, fino all'adozione del proprio statuto, quelli previsti dallo statuto nazionale dello SPI/CGIL.

Il Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma e sviluppa la sua autonomia sulla base di quanto previsto in particolare dall' art. 25 dello statuto della Cgil e dello statuto nazionale SPI/CGIL e della CGIL Lombardia.

I rapporti amministrativi, quelli riferiti alla natura e alla caratteristica del rapporto di lavoro con il Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo, i criteri di riparto tra le strutture confederali e di categoria delle risorse interne, sono definiti dai regolamenti decisi dai rispettivi centri regolatori previsti dall' art. 8 dello statuto nazionale della CGIL.

La non applicazione di dette norme, qualora provochino danno al Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo, danno luogo all' azione disciplinare prevista dagli statuti dei Centri Regolatori, salvo eventuale riserva di azione legale.

Il Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell' associazione salvo diverse disposizioni legislative.

Il patrimonio del Sindacato Pensionati Italiani del comprensorio di Bergamo, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l' organismo di controllo previsto dall' art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n° 662.

La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

La Segreteria disporrà annualmente, attraverso l'applicazione del Modello di "Piano unico dei conti", il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico e relazione illustrativa del Bilancio.

Norma transitoria

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto nazionale SPI/CGIL, al fine di dare piena attuazione alle norme di legge nella gestione amministrativa, con particolare riferimento a quanto stabilito dal decreto legge n° 460 del 4.12.1997, fino alla data di convocazione dei prossimi Congressi ordinari, le Leghe SPI/CGIL che non adottano gli atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole previste dall'art. 111 del suddetto D.P.R., non possono svolgere direttamente le attività economiche di cui all'art. 111 del suddetto D.P.R., per le quali sono previste le agevolazioni di natura fiscale.

Nei territori nei quali non è stato adottato l'atto costitutivo da parte delle leghe SPI/CGIL, le attività economiche per le quali sono previste le agevolazioni fiscali verranno svolte direttamente dallo SPI/CGIL comprensoriale, con specifiche evidenziazioni di natura contabile.